Art. 1
In vigore dal 22 dic 1995
1. La presente direttiva fissa le condizioni e le modalità applicabili a talune categorie di stabilimenti e di intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali ai fini dell'esercizio delle attività descritte rispettivamente negli nonché negli .
2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni comunitarie concernenti l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione degli animali.
3. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «immissione in commercio»: la detenzione di prodotti ai fini della vendita, compresa l'offerta, o di qualsiasi altra forma di trasferimento, gratuito o oneroso, a terzi nonché la vendita e le altre forme di trasferimento in quanto tali;
b) «stabilimento»: qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di additivi, premiscele preparate a partire da additivi, alimenti composti o prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE considerati al capitolo I.1.a) dell'allegato della presente direttiva;
c) «intermediario»: qualsiasi persona diversa dal fabbricante o da colui che procede alla fabbricazione, esclusivamente per le necessità del proprio bestiame, di alimenti composti, che detiene additivi, premiscele preparate a partire da additivi, o che detiene uno dei prodotti di cui ala direttiva 82/471/CEE ed elencati al capitolo I.1.a) del'allegato della presente direttiva, in una fase intermedia tra la produzione e l'impiego.
4. Si applicano, ove occorra, le defezioni previste dalla normativa comunitaria concernente il settore dell'alimentazione degli animali.
CAPITOLO II RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI E DEGLI INTERMEDIARI
Storico versioni
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