Art. 3
Riconoscimento degli intermediari
In vigore dal 22 dic 1995
1. In caso di immissione in commercio di additivi, di prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE o di premiscele di additivi di cui all'allegato, rispettivamente capitolo I.1.a) o I.2.a), gli intermediari devono essere riconosciuti.
Le disposizioni previste al punto 7 dei capitoli I.1.b) o I.2.b) dell'allegato si applicano, secondo i casi, agli intermediari che condizionano, imballano, immagazzinano o immettono in commercio additivi, premiscele di additivi o prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE.
2. Il riconoscimento è:
- ritirato in caso di cessazione dell'attività o qualora si verifichi che l'intermediario non soddisfi più una delle condizioni essenziali richieste per l'esercizio della sua attività e non si conformi a tale requisito entro un termine ragionevole,
- modificato qualora l'intermediario abbia dimostrato la capacità di dedicarsi ad attività aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle per le quali è stato riconosciuto la prima volta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1995:69:oj#art-3