Art. 6

Pubblicazione e comunicazione dell'elenco degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti

In vigore dal 22 dic 1995
1. Ciascuno Stato membro pubblica per la prima volta nel novembre 2001 un elenco degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti, in conformità degli o 3; in seguito ogni anno, al più tardi entro il 30 novembre, pubblica l'elenco delle modifiche apportate nel corso dell'anno e, ogni cinque anni, un elenco consolidato. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di cui al paragrafo 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b) e degli intermediari riconosciuti secondo l', paragrafo 1. Su richiesta, gli Stati membri trasmettono agli Stati membri, in tutto o in parte, l'elenco degli stabilimenti di cui all', paragrafo 2, lettere c), d), e) ed f). CAPITOLO III REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI E DEGLI INTERMEDIARI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:69:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pubblicazione e comunicazione dell'elenco degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti (Art. 6 Direttiva (UE) 1995/69) — Testo vigente | Portale Normativo