Art. 10
Elenco degli stabilimenti e degli intermediari registrati
In vigore dal 22 dic 1995
1. L'autorità competente iscrive su un elenco per ciascuna attività gli stabilimenti e gli intermediari che ha registrato secondo gli , assegnando loro un numero di registrazione individuale che ne consenta l'identificazione.
2. Gli Stati membri aggiornano le iscrizioni degli stabilimenti e degli intermediari sull'elenco conformemente alle decisioni di ritiro o di modifica della registrazione contemplate all', paragrafo 4 e all', paragrafo 3.
Storico versioni
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