Art. 5

Registro degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti

In vigore dal 22 dic 1995
1. L'autorità competente iscrive in un registro per ciascuna attività gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti ai sensi degli o 3 assegnando loro un numero di riconoscimento individuale che ne consenta l'identificazione, dopo aver constatato mediante verifica in loco che essi rispettano le condizioni fissate nella presente direttiva. Nel caso di intermediari che esercitano esclusivamente un'attività di rivendita senza mai disporre del prodotto nei propri impianti, gli Stati membri possono esimersi dal procedere alla verifica in loco del rispetto delle condizioni di cui all'allegato, punto 7 dei capitoli I.1.b) o I.2.b), purché gli intermediari in questione presentino all'autorità competente una dichiarazione in cui attestano di soddisfare i requisiti fissati nell'allegato, punto 6.2, per esercitare la propria attività. 2. Gi Stati membri aggiornano le iscrizioni degli stabilimenti e degli intermediari nel registro, conformemente alle decisioni di ritiro o di modifica del riconoscimento contemplate all', paragrafo 3 e all', paragrafo 2.
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Registro degli stabilimenti e degli intermediari riconosciuti (Art. 5 Direttiva (UE) 1995/69) — Testo vigente | Portale Normativo