Art. 18
In vigore dal 22 giu 1988
1. L'attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, segnatamente per quanto concerne l'applicazione delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, dei formulari e degli stampati destinati ad essere utilizzati nelle relazioni con i contraenti assicurati, delle tariffe e di qualsiasi altro documento necessario all'esercizio normale del controllo, a condizione tuttavia che le norme dello Stato membro di stabilimento siano insufficienti per raggiungere il necessario livello di protezione e che le condizioni richieste dallo Stato membro di prestazione di servizi non superino il necessario a tale riguardo.
2. Tuttavia, per i rischi di cui all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva, gli Stati membri non prevedono disposizioni che esigano l'approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe, dei formulari e degli altri stampati che l'impresa intende utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti assicurati. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative a tali rischi, essi possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altri documenti, senza che ciò possa costituire per l'impresa una condizione preliminare all'esercizio della sua attività.
3. Per i rischi di cui all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva, gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.
Storico versioni
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