Art. 14
In vigore dal 22 giu 1988
L'impresa che intenda effettuare prestazioni di servizi è tenuta ad informare preventivamente le autorità competenti dello Stato membro della sede sociale ed eventualmente dello Stato membro di stabilimento di cui trattasi, precisando lo o gli Stati membri nel cui territorio essa intende effettuare tali prestazioni di servizi e la natura dei rischi che si propone di garantire.
Dette autorità possono richiedere le indicazioni o giustificazioni di cui all' o all'articolo 11 della prima direttiva.
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