Art. 16

In vigore dal 22 giu 1988
1. Lo Stato membro nel cui territorio un'impresa intende coprire, in prestazione di servizi, i rischi di cui all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva, esige che l'impresa: a) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro della sede sociale, attestante che essa dispone per l'insieme delle sue attività del margine di solvibilità minimo conformemente agli della prima direttiva e che l'autorizzazione, conformemente all', paragrafo 1 della prima direttiva, consente all'impresa di lavorare al di fuori dello Stato membro di stabilimento; b) presenti un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, indicante i rami che l'impresa è abilitata a praticare e attestante che dette autorità non sollevano obiezioni a che tale impresa eserciti un'attività in prestazione di servizi; c) indichi la natura dei rischi che essa si propone di garantire nello Stato membro della prestazione di servizi. 2. Lo Stato membro istituisce un ricorso giurisdizionale contro qualsiasi rifiuto di concessione del certificato di cui al paragrafo 1, lettera a) o b). 3. L'impresa può iniziare la sua attività alla data certificata in cui le autorità dello Stato membro di prestazione di servizi sono entrate in possesso dei documenti di cui al paragrafo 1. 4. Il presente articolo si applica anche allorché lo Stato membro sul cui territorio un'impresa intende coprire, in prestazione di servizi, rischi diversi da quelli contemplati all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva, non subordina ad un'autorizzazione amministrativa l'accesso a tale attività.
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Art. 16 Direttiva (UE) 1988/357 — Testo vigente | Portale Normativo