Art. 17

In vigore dal 22 giu 1988
1. Allorché l'impresa di cui all' intende apportare modifiche alle informazioni di cui all', paragrafo 1, lettera c) o all', paragrafo 1, lettera c), essa presenta tali modifiche alle autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizi. L'entrata in vigore di tali modifiche avrà luogo secondo, rispettivamente, l', paragrafo 3 e l', paragrafo 3. 2. Allorché l'impresa intende estendere la propria attività a rischi diversi da quelli di cui all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva, essa è assoggettata alla procedura prevista agli . 3. Allorché l'impresa intende estendere la propria attività a rischi contemplati dall'articolo 5, lettera d) della prima direttiva oppure dall', paragrafo 4 della presente direttiva, essa è assoggettata alla procedura prevista agli .
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Art. 17 Direttiva (UE) 1988/357 — Testo vigente | Portale Normativo