Art. 20

In vigore dal 22 giu 1988
In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti da un contratto stipulato in regime di prestazione di servizi sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.
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Art. 20 Direttiva (UE) 1988/357 — Testo vigente | Portale Normativo