Art. 15

In vigore dal 22 giu 1988
1. Fatto salvo l', lo Stato membro nel cui territorio un'impresa intende effettuare prestazioni di servizi può far dipendere l'accesso a tale attività da una autorizzazione amministrativa; a tal fine lo Stato membro può esigere che l'impresa: a) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro della sede sociale, attestante che essa dispone per l'insieme delle sue attività del minimo del margine di solvibilità conformemente agli della prima direttiva e che l'autorizzazione, conformemente all', paragrafo 1 della prima direttiva, consente all'impresa di svolgere le sue attività al di fuori dello Stato membro di stabilimento; b) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, indicante i rami che l'impresa in questione è abilitata a praticare e attestante che tali autorità non formulano obiezioni a che l'impresa eserciti un'attività in prestazione di servizi; c) presenti un programma di attività contenente le indicazioni concernenti: - la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire nello Stato membro della prestazione dei servizi; - le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione che essa si propone di utilizzare; - le tariffe che l'impresa intende applicare per ciascuna categoria di operazioni; - i moduli e gli altri stampati che si propone di utilizzare nelle relazioni con i contraenti assicurati, qualora siano richiesti anche alle imprese stabilite. 2. Le autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizi possono esigere che le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera c) siano loro trasmesse nella lingua ufficiale di tale Stato. 3. Le autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizi dispongono di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione dei documenti menzionati al paragrafo 1 per accordare o rifiutare l'autorizzazione in base alla conformità o alla non conformità degli elementi del programma di attività presentato dall'impresa alle disposizioni legislative, amministrative o regolamentari applicabili in tale Stato. 4. Se le autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizi non si sono pronunciate allo scadere del termine di cui al paragrafo 3, l'autorizzazione si considera rifiutata. 5. La decisione di rifiuto di autorizzazione o di rifiuto del certificato di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) deve essere motivata con precisione e notificata all'impresa interessata. 6. Ciascuno Stato membro istituisce un ricorso giurisdizionale contro il rifiuto di autorizzazione o il rifiuto di concessione del certificato di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).
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Art. 15 Direttiva (UE) 1988/357 — Testo vigente | Portale Normativo