Art. 22

In vigore dal 22 giu 1988
1. Ogni stabilimento deve comunicare alla sua autorità di controllo, per le operazioni effettuate in regime di prestazio- ne di servizi, l'importo dei premi emessi, senza detrazione di riassicurazione, suddiviso per Stati membri e per gruppi di rami. I gruppi di rami sono così definiti: - infortuni e malattia (1 e 2); - incendio e altri danni ai beni (8 e 9); - assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti (3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12); - RC generale (13); - credito e cauzione (14 e 15); - altri rami (16, 17 e 18). L'autorità di controllo di ciascuno Stato membro comunica queste indicazioni alle autorità di controllo di ciascuno degli Stati membri di prestazione di servizi. 2. Quando per le operazioni di cui al paragrafo 1, primo comma uno stabilimento riscuote, in un determinato Stato membro, un volume di premi, senza detrazione di riassicurazione, superiore a 2,5 milioni di ECU, esso deve tenere per detto Stato membro di prestazioni di servizi e per ogni gruppo di rami un conto tecnico di gestione contenente le voci previste dall'allegato 2A o 2B. Tuttavia, quando per le operazioni di cui al paragrafo 1, primo comma un'impresa riscuote nell'insieme dei suoi stabilimenti situati in uno Stato membro un volume di premi, senza detrazione di riassicurazione, superiore a 2,5 milioni di ECU, l'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale che in futuro venga redatto un conto tecnico di gestione per le operazioni effettuate da ciascuno di tali stabilimenti nel paese della prestazione. L'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento comunica il conto tecnico di gestione di cui al primo o al secondo comma del presente paragrafo all'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi, qualora quest'ultima ne faccia richiesta.
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Art. 22 Direttiva (UE) 1988/357 — Testo vigente | Portale Normativo