Art. 23

In vigore dal 22 giu 1988
1. Quando la prestazione di servizi è soggetta alla concessione di un'autorizzazione da parte dello Stato membro di prestazione di servizi, l'importo delle riserve tecniche inerenti ai contratti in questione è determinato, in attesa di succesiva armonizzazione, sotto il controllo di detto Stato membro secondo le norme da esso stabilite o, in mancanza di norme, secondo la prassi in uso di detto Stato. La costituzione di queste riserve con attivi equivalenti e congrui e la localizzazione di detti attivi si effettuano sotto il controllo dello Stato membro di prestazione di servizi, secondo le norme o la prassi in esso vigenti. 2. In ogni altro caso, la determinazione dell'importo delle riserve tecniche, nonché la costituzione in contropartita delle medesime di attivi equivalenti e congrui e la localizzazione di tali attivi sono effettuate sotto il controllo dello Stato membro di stabilimento secondo le norme o la prassi in esso vigenti. 3. Lo Stato membro di stabilimento vigila affinché le riserve tecniche inerenti all'insieme dei contratti che l'impresa stipula attraverso lo stabilimento in questione siano sufficienti e abbiano come contropartita attivi equivalenti e congrui. 4. Nel caso contemplato dal paragrafo 1, lo Stato membro di stabilimento e lo Stato membro di prestazione di servizi si scambiano tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni conformemente ai paragrafi 1 e 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:357:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Direttiva (UE) 1988/357 — Testo vigente | Portale Normativo