Art. 4
In vigore dal 22 giu 1988
Ai fini della presente direttiva e della prima direttiva, le condizioni generali e speciali delle polizze non includono le condizioni specifiche che contemplino, in un caso determinato, circostanze particolari del rischio da coprire.
TITOLO II Disposizioni complementari alla prima direttiva Articolo 5
L'articolo 5 della prima direttiva è così completato:
"d) grandi rischi:
iii) i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12 del punto A dell'allegato,
iii) i rischi classificati nei rami 14 e 15 del punto A dell'allegato qualora il contraente assicurato eserciti a titolo professionale un'attività industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attività,
iii) i rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 del punto A dell'allegato, purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
Prima tappa: fino al 31 dicembre 1992:
- totale dello stato patrimoniale: 12,4 milioni di ECU;
- importo netto del volume di affari: 24 milioni di ECU;
- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 500.
Seconda tappa: a partire dal 1g gennaio 1993:
- totale dello stato patrimoniale: 6,2 milioni di ECU;
- importo netto del volume di affari: 12,8 milioni di ECU;
- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.
Qualora il contraente assicurato faccia parte di un insieme di imprese per cui sono previsti bilanci consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE (7), i criteri sopra indicati sono applicati sulla base dei bilanci consolidati.
Ogni Stato membro può aggiungere alla categoria menzionata al punto iii) i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, "joint ventures", e raggruppamenti temporanei." Articolo 6
Per l'applicazione dell', paragrafo 2, primo comma e dell' della prima direttiva, gli Stati membri si conformano all'allegato 1 della presente direttiva per quanto concerne le norme relative alla congruenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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