Art. 7
In vigore dal 22 giu 1988
1. La legislazione applicabile ai contratti d'assicurazione contemplati nella presente direttiva e relativi ai rischi localizzati negli Stati membri viene determinata conformemente alle seguenti disposizioni:
a) Quando il contraente assicurato ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nel territorio dello Stato membro in cui il rischio è situato, la legislazione applicabile ai contratti di assicurazione è quella di tale Stato membro. Tuttavia, qualora la legislazione di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere la legislazione di un altro paese.
b) Quando il contraente assicurato non ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui il rischio è situato, le parti del contratto di assicurazione possono scegliere o la legislazione dello Stato membro in cui il rischio è situato o quella del paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale.
c) Quando il contraente assicurato esercita un'attività commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o più rischi relativi a tali attività e localizzati in vari Stati membri, la libertà di scelta della legislazione applicabile al contratto si estende alle legislazioni di questi Stati membri e del paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale.
d) In deroga alle lettere b) e c), quando gli Stati membri di cui a queste lettere accordano una maggiore libertà di scelta della legislazione applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale libertà.
e) In deroga alle lettere a), b) e c), quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a sinistri che possono verificarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il rischio è situato, quale definito dall', lettera d), le parti possono sempre scegliere la legislazione del primo Stato.
f) Per i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), punto i) della prima direttiva, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi legislazione.
g) La scelta di una legislazione ad opera delle parti nei casi di cui alle lettere a) o f), qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un solo Stato membro, non può recare pregiudizio alle norme impera- tive di tale Stato, cioè alle disposizioni cui la legislazione di tale Stato non consente di derogare per contratto.
h) La scelta di cui alle precedenti lettere deve essere esplicita o risultare in modo certo dalle clausole contrattuali o dalle circostanze del caso. Diversamente, o in caso di mancata scelta, il contratto è disciplinato dalla legislazione del paese tra quelli di cui alle precedenti lettere, con il quale presenta più stretti legami. Tuttavia, se una parte del contratto è separabile dal resto del contratto e presenta più stretti legami con un altro dei paesi di cui alle precedenti lettere, si potrà applicare, a titolo eccezionale, a detta parte del contratto la legislazione di quest'altro paese. Si presume che il contratto presenti i più legami con lo Stato membro in cui il rischio è situato.
i) Quando uno Stato comprende più unità territoriali ciascuna delle quali abbia le proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali, ciascuna unità è considerata come un paese ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi della presente direttiva.
Uno Stato membro in cui diverse unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono tra le diverse norme di diritto di tali unità.
2. Il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione delle norme del paese del giudice che disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legislazione applicabile al contratto.
Qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda, può essere data esecuzione alle norme imperative della legge dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione qualora e nella misura in cui, secondo la legge di detti paesi, tali norme si applichino indipendentemente dalla legislazione che disciplina il contratto.
Quando il contratto copre rischi situati in più di uno Stato membro, ai fini dell'applicazione del presente paragrafo il contratto è considerato come costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato membro.
3. Fatti salvi i precedenti paragrafi, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazione di cui alla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.
Storico versioni
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