Art. 8
In vigore dal 22 giu 1988
1. Secondo quanto disposto dal presente articolo, le imprese di assicurazione possono offrire e sottoscrivere contratti di assicurazione obbligatoria conformemente alle norme della presente direttiva e della prima direttiva.
2. Quando uno Stato membro impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, il contratto soddisfa a tale obbligo solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione prevista dallo stesso Stato membro.
3. Quando, in caso di assicurazione obbligatoria, le disposizioni della legge dello Stato membro in cui è situato il rischio sono in contraddizione con quelle della legge dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, prevalgono queste ultime.
4. a) Fatte salve le lettere b) e c) del presente paragrafo, l', paragrafo 2, terzo comma si applica quando il contratto d'assicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre un'assicurazione.
b) Uno Stato membro che, alla data della notifica della presente direttiva, impone l'approvazione delle condizioni generali e speciali delle assicurazioni obbligatorie ad ogni impresa stabilita nel proprio territorio può, in deroga agli , imporre l'approvazione di tali condizioni anche ad ogni impresa d'assicurazione che offre tale copertura nel suo territorio, alle condizioni previste all'articolo 12, paragrafo 1.
c) In deroga all', uno Stato membro può prescrivere che la legge applicabile al contratto di un'assicurazione obbligatoria sia quella dello Stato che impone l'obbligo dell'assicurazione.
d) Quando, in uno Stato membro che impone un obbligo di assicurazione, l'assicuratore deve dichiarare ogni cessazione di garanzia alle autorità competenti, tale cessazione è opponibile ai terzi lesi soltanto alle condizioni previste dalla legislazione di questo Stato membro.
5. a) Ogni Stato membro comunica alla Commissione i rischi per i quali la sua legislazione impone un'obbligo di assicurazione, indicando:
- le disposizioni specifiche relative a tale assicurazione,
- gli elementi che devono figurare nell'attestato che l'assicuratore deve rilasciare all'assicurato, quando tale Stato esige una prova che è stato rispettato l'obbligo di assicurazione. Tra questi elementi, ogni Stato membro può chiedere che figuri la dichiarazione dell'assicuratore che il contratto è conforme alle disposizioni specifiche relative a tale assicurazione.
b) La Commissione pubblica le indicazioni di cui alla lettera a) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
c) Ogni Stato membro accetta, come prova che è stato rispettato l'obbligo di assicurazione, un attestato il cui contenuto è conforme alla lettera a), secondo trattino.
Storico versioni
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