Art. 7

In vigore dal 11 dic 1986
Gli Stati membri si impegnano ad esaminare a quali condizioni il riconoscimento del lavoro svolto dai coniugi di cui all', lettera b), possa essere favorito e a prendere in considerazione, sulla base di detto esame, tutte le iniziative atte a favorire tale riconoscimento.
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Art. 7 Direttiva (UE) 1986/613 — Testo vigente | Portale Normativo