Art. 10
In vigore dal 11 dic 1986
Gli Stati membri vigilano a che le misure adottate in applicazione della presente direttiva nonché le disposizioni già in vigore in materia siano portate a conoscenza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori autonomi e dei centri di formazione professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:613:oj#art-10