Art. 9
In vigore dal 11 dic 1986
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per consentire a qualsiasi persona che si ritenga lesa dalla mancata applicazione nei suoi confronti del principio della parità di trattamento, nell'esercizio di un'attività autonoma, di far valere i propri diritti in sede giudiziaria dopo aver presentato ricorso, eventualmente, presso altri organi competenti.
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