Art. 8
In vigore dal 11 dic 1986
Gli Stati membri si impegnano ad esaminare se e a quali condizioni le lavoratrici che svolgono un'attività autonoma e le mogli di lavoratori che svolgono un'attività autonoma, possano, nel corso di interruzioni di attività per gravidanza o per maternità:
- avere accesso a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio, o
- ricevere prestazioni in denaro nell'ambito di un regime di previdenza sociale oppure di ogni altro sistema di tutela sociale pubblica.
SEZIONE III
Disposizioni generali e finali
Storico versioni
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