Art. 12
In vigore dal 11 dic 1986
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1989.
Tuttavia se uno Stato membro, per conformarsi all' della presente direttiva, dovesse modificare la sua legislazione in materia di diritti e obblighi matrimoniali, la data entro la quale detto Stato membro deve conformarsi all' è il 30 giugno 1991. 2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva.
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