Art. 6

In vigore dal 11 dic 1986
Quando in uno Stato membro esiste un sistema contributivo di previdenza sociale per i lavoratori autonomi, lo Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché i coniugi di cui all', lettera b), se non sono tutelati dal regime di previdenza sociale di cui beneficia il lavoratore autonomo, possano aderire su base volontaria e contributiva ad un regime di previdenza sociale.
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