Art. 1

In vigore dal 11 dic 1986
La presente direttiva è intesa ad assicurare, in conformità delle disposizioni che seguono, l'attuazione, negli Stati membri, del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che svolgono un'attività autonoma o che contribuiscono all'esercizio di un'attività autonoma, per gli aspetti che non sono contemplati dalle direttive 76/207/CEE e 79/7/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:613:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo