Art. 3
In vigore dal 11 dic 1986
Il principio della parità di trattamento ai sensi della presente direttiva implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sia direttamente sia indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o familiare.
SEZIONE II
Parità di trattamento dei lavoratori autonomi di sesso maschile e femminile - Situazione dei coniugi senza stato giuridico professionale dei lavoratori autonomi - Protezione della gravidanza e della maternità delle donne che sono lavoratrici autonome o coniugi di lavoratori autonomi
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