Art. 7

Art. 7

In vigore dal 11 dic 1986
Gli Stati membri si impegnano ad esaminare a quali condizioni il riconoscimento del lavoro svolto dai coniugi di cui all', lettera b), possa essere favorito e a prendere in considerazione, sulla base di detto esame, tutte le iniziative atte a favorire tale riconoscimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:613:oj#art-7