Capo IV
Art. 29
Composizione e durata delle commissioni di appello
In vigore dal 20 gen 1994
1. Ciascuna commissione di appello è composta da un presidente, da almeno sette membri, uno dei quali è nominato vice presidente, e da un segretario, nonché dai rispettivi supplenti, nominati dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali secondo i criteri di cui al comma 2 e dura in carica tre anni.
2. Il presidente ed i componenti delle commissioni di appello sono scelti tra gli iscritti nell'albo nazionale degli assaggiatori, istituito ai sensi dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 169, in possesso di comprovata esperienza nella degustazione degli oli.
3. Il segretario e il relativo supplente sono designati tra i funzionari del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
4. I componenti delle commissioni di appello non possono contemporaneamente essere membri delle commissioni di degustazione di primo grado.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-29