Capo IV
Art. 28
Procedimenti di appello
In vigore dal 20 gen 1994
1. Il ricorso avverso il giudizio di "non idoneità" emesso dalla commissione di degustazione è proposto dall'interessato alle competenti commissioni di appello per gli oli a D.O.C. dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale aventi sede presso il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli e nominate con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. Il ricorso è depositato presso la commissione di degustazione che ha espresso il giudizio di non idoneità.
3. La commissione di degustazione, entro sette giorni dal deposito del ricorso, lo trasmette, a spese dell'interessato, alla commissione di appello unitamente al campione dell'olio giudicato non idoneo, appositamente custodito dalla competente Camera di commercio.
4. Il ricorso alla commissione di appello non può essere proposto se il giudizio di non idoneità è espresso sulla base delle risultanze dell'analisi chimico-fisica. In tal caso, l'interessato può richiedere la revisione di analisi, da effettuarsi dai laboratori specializzati nella materia ed individuati dal Ministero dell'agricolutara e delle foreste con decreto 18 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 1986.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-28