Capo IV

Art. 17

Definizione di partita

In vigore dal 20 gen 1994
1. Ai fini dell'effettuazione degli esami chimico-fisici ed organolettici, per partita di olio s'intende una massa di prodotto con la stessa denominazione e della stessa annata, ottenuta da un unico processo di trasformazione e contenuta in un unico o più recipienti ovvero in bottiglie o altri recipienti, collocati nello stesso locale o complesso aziendale. 2. Il detentore della partita di olio che richiede la denominazione di origine controllata può considerare "partita" anche tutta la produzione dell'annata riferita a una determinata categoria di olio.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-17

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Definizione di partita (Art. 17 Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attivita' delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.) — Testo vigente | Portale Normativo