Capo IV
Art. 17
Definizione di partita
In vigore dal 20 gen 1994
1. Ai fini dell'effettuazione degli esami chimico-fisici ed organolettici, per partita di olio s'intende una massa di prodotto con la stessa denominazione e della stessa annata, ottenuta da un unico processo di trasformazione e contenuta in un unico o più recipienti ovvero in bottiglie o altri recipienti, collocati nello stesso locale o complesso aziendale.
2. Il detentore della partita di olio che richiede la denominazione di origine controllata può considerare "partita" anche tutta la produzione dell'annata riferita a una determinata categoria di olio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-17