Capo III

Art. 13

Frazionamento ricevute olive

In vigore dal 20 gen 1994
1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, effettuati gli accertamenti, di cui all', rilascia ai conduttori la ricevuta prevista dall', allegandone copia alla denuncia di produzione delle olive trattenuta presso la camera di commercio stessa. 2. Il conduttore che ceda a terzi parte delle olive denunciate, richiede il frazionamento della ricevuta in due o più ricevute. 3. Nel caso in cui il conduttore conferisca le olive ad uno o più oleifici, le ricevute rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono trasferite gli oleifici medesimi, previa apposita annotazione nella ricevuta stessa.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-13

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Frazionamento ricevute olive (Art. 13 Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attivita' delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.) — Testo vigente | Portale Normativo