Capo II

Art. 8

Dati ed elementi figuranti nell'albo

In vigore dal 20 gen 1994
1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede ad iscrivere nell'albo, con il nome del conduttore denunciante, i terreni olivati destinati alla produzione dell'olio a denominazione di origine. Nell'albo, oltre al cognome, al nome, al codice fiscale e all'indirizzo del conduttore, devono essere riportate le seguenti indicazioni: a) data di iscrizione nell'albo e rispettivo numero di matricola; b) località (comune, frazione o contrada) nella quale ricadono i terreni olivati; c) entità della superficie dei terreni olivati corredata dai riferimenti catastali, distinta per tipo di coltura (promiscua o specializzata), presenza varietale con la specificazione della quantità massima di olive e del corrispondente quantitativo di olio avente diritto alla ricevuta di cui al successivo , in base alle condizioni previste nel disciplinare di produzione; d) estremi delle denunce di variazione di cui all' del presente regolamento. 2. La camera di commercio, dopo l'iscrizione nell'albo dei terreni olivati, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia, annotandovi le indicazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-8

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Dati ed elementi figuranti nell'albo (Art. 8 Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attivita' delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.) — Testo vigente | Portale Normativo