Capo III

Art. 11

Ricevuta della denuncia di produzione delle olive

In vigore dal 20 gen 1994
1. All'atto della presentazione della denuncia di produzione delle olive, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al conduttore ricevuta frazionabile, secondo il modello C allegato al presente regolamento, per il quantitativo denunciato. Nella ricevuta devono figurare le seguenti indicazioni: a) quantità di olive e corrispondente denominazione di origine; b) ubicazione dei terreni olivasti da cui provengono le olive ed eventuale luogo di destinazione delle stesse; c) eventuali sottodenominazioni geografiche consentite alle condizioni previste nel presente regolamento; d) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto, nominativo ed indirizzo dell'acquirente o del destinatario; e) data di presentazione della denuncia.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-11

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Ricevuta della denuncia di produzione delle olive (Art. 11 Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attivita' delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.) — Testo vigente | Portale Normativo