Capo III
Art. 11
11 / 34Ricevuta della denuncia di produzione delle olive
In vigore dal 20 gen 1994
1. All'atto della presentazione della denuncia di produzione delle olive, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al conduttore ricevuta frazionabile, secondo il modello C allegato al presente regolamento, per il quantitativo denunciato.
Nella ricevuta devono figurare le seguenti indicazioni:
a) quantità di olive e corrispondente denominazione di origine;
b) ubicazione dei terreni olivasti da cui provengono le olive ed eventuale luogo di destinazione delle stesse;
c) eventuali sottodenominazioni geografiche consentite alle condizioni previste nel presente regolamento;
d) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto, nominativo ed indirizzo dell'acquirente o del destinatario;
e) data di presentazione della denuncia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-11