Art. 11 · Ricevuta della denuncia di produzione delle olive
Capo III

Art. 11

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Ricevuta della denuncia di produzione delle olive

In vigore dal 20 gen 1994
1. All'atto della presentazione della denuncia di produzione delle olive, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al conduttore ricevuta frazionabile, secondo il modello C allegato al presente regolamento, per il quantitativo denunciato. Nella ricevuta devono figurare le seguenti indicazioni: a) quantità di olive e corrispondente denominazione di origine; b) ubicazione dei terreni olivasti da cui provengono le olive ed eventuale luogo di destinazione delle stesse; c) eventuali sottodenominazioni geografiche consentite alle condizioni previste nel presente regolamento; d) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto, nominativo ed indirizzo dell'acquirente o del destinatario; e) data di presentazione della denuncia.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-11