Capo II
Art. 6
Denuncia degli oliveti
In vigore dal 20 gen 1994
1. La denuncia degli oliveti da iscrivere all'albo è presentata dal proprietario, dall'affittuario o da chiunque abbia la disponibilità a qualunque titolo dei terreni olivati, d'ora in avanti denominato "conduttore". La denuncia è redatta in conformità al modello A allegato al presente regolamento.
2. La denuncia è presentata alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ricadono in tutto o in parte gli oliveti, ovvero al consorzio di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 169, che provvede a trasmettere immediatamente la denuncia stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.
3. La regione competente può richiedere che la denuncia sia corredata dalla cartografia in scala 1:2.000, ovvero dal certificato catastale o dalla scheda dello schedario olivicolo nazionale.
4. In fase di prima applicazione di un disciplinare di produzione, la denuncia degli oliveti deve essere presentata entro sei mesi dalla data del provvedimento ministeriale di riconoscimento della denominazione. Le successive variazioni di consistenza degli oliveti iscritti nell'albo, dovute allo spiantamento o alla realizzazione di nuovi impianti, nonché tutte le modificazioni eventuali dei sistemi di coltivazione devono essere denunciate a cura dei conduttori interessati nel termine di sei mesi secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
5. Il cambiamento del conduttore deve essere denunciato, entro sessanta giorni, alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il conseguente aggiornamento dell'albo è effettuato nei sessanta giorni successivi alla denuncia.
6. Il conduttore che, pur avendo diritto a chiedere l'iscrizione del proprio oliveto nell'albo, non l'abbia richiesta, può presentare denuncia, secondo le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il primo semestre dell'anno precedente a quello d'inizio della campagna olearia dalla quale intende usufruire della denominazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-6