Capo III

Art. 12

Accertamenti sulla denuncia di produzione delle olive

In vigore dal 20 gen 1994
1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto del rilascio al conduttore della ricevuta della denuncia di produzione delle olive, è tenuta ad accertare che i terreni olivati del conduttore denunziante risultino iscritti nell'albo degli oliveti del rispettivo olio a denominazione di origine e che il quantitativo di olive denunciato non sia superiore a quello massimo consentito dal disciplinare di produzione.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-12

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Accertamenti sulla denuncia di produzione delle olive (Art. 12 Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attivita' delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.) — Testo vigente | Portale Normativo