Capo III
Art. 12
Accertamenti sulla denuncia di produzione delle olive
In vigore dal 20 gen 1994
1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto del rilascio al conduttore della ricevuta della denuncia di produzione delle olive, è tenuta ad accertare che i terreni olivati del conduttore denunziante risultino iscritti nell'albo degli oliveti del rispettivo olio a denominazione di origine e che il quantitativo di olive denunciato non sia superiore a quello massimo consentito dal disciplinare di produzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-12