Capo IV

Art. 18

Presentazione della richiesta

In vigore dal 20 gen 1994
1. Il detentore di olio che desidera ottenere la certificazione di una partita a D.O.C. deve presentare apposita richiesta, anche per il tramite del consorzio di tutela, alla camera di commercio del territorio di produzione per il prelievo del campione da sottoporre agli accertamenti di cui all', utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento. 2. Le partite di olio dalle quali sono stati prelevati i campioni non possono essere rimosse dal luogo ove si trovano al momento del prelievo nel periodo compreso tra il prelievo stesso e la ultimazione dell'esame chimico-fisico, tranne per cause di forza maggiore. In tale ultimo caso, gli spostamenti o i travasi devono essere peventivamente comunicati alla competente camera di commercio ed annotati nei registri di magazzino.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-18

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Presentazione della richiesta (Art. 18 Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attivita' delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.) — Testo vigente | Portale Normativo