Capo IV

Art. 20

Esame chimico-fisico

In vigore dal 20 gen 1994
1. L'esame chimico-fisico è effettuato presso laboratori autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con proprio decreto. 2. Sono ammessi all'esame chimico-fisico soltanto i campioni che siano risultati idonei all'esame organolettico.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-20

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