Capo IV

Art. 21

Istituzione e composizione delle commissioni di degustazione

In vigore dal 20 gen 1994
1. Per l'effettuazione dell'esame organolettico di cui all', presso le camere di commercio sono istituite apposite commissioni di degustazione che opereranno applicando le metodologie di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 169. 2. Il ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali nomina con proprio decreto, per ogni commissione di degustazione, un presidente ed un vice presidente, scelti tra gli assaggiatori iscritti nell'albo nazionale istituito ai sensi dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 169, che siano in possesso di comprovata esperienza nella degustazione degli oli, nonché un segretario ed un segretario supplente, scelti tra i dipendenti della stessa camera di commercio. 3. Il presidente provvede a costituire per ciascuna seduta di degustazione una commissione di assaggiatori tra quelli iscritti nell'albo indicato nel comma 2, nel rispetto dei criteri di turnazione e di rotazione.
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Istituzione e composizione delle commissioni di degustazione (Art. 21 Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attivita' delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.) — Testo vigente | Portale Normativo