Capo IV

Art. 22

Compiti del presidente della commissione

In vigore dal 20 gen 1994
1. Il presidente della commissione assicura il rispetto delle pro- cedure tecniche di degustazione. Egli predispone, con l'ausilio del segretario, il piano di attività della commissione e ne cura l'attuazione. 2. Il presidente della commissione provvede alla convocazione della commissione stessa e, in apertura di seduta, alla verifica del numero legale. 3. Il presidente trasmette trimestralmente al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali gestione produzione agricola, una relazione sull'attività svolta.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-22

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Compiti del presidente della commissione (Art. 22 Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attivita' delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.) — Testo vigente | Portale Normativo