Capo IV

Art. 27

Esame chimico-fisico

In vigore dal 20 gen 1994
1. L'esame chimico-fisico dei campioni prelevati è effettuato, dopo il superamento dell'esame organolettico, presso i laboratori autorizzati ai sensi dell'. 2. L'analisi deve accertare la rispondenza del campione ai requisiti prescritti dai relativi disciplinari di produzione e, ove richiesto, deve accertare ogni ulteriore elemento di valutazione. 3. L'analisi deve essere effettuata nel termine di cinque giorni dalla data di presa in carico del campione da parte del laboratorio. 4. Le partite di olio giudicate idonee ai fini della concessione della D.O.C. devono essere confezionate per l'immissione al consumo entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'esito positivo dell'esame chimico-fisico. Trascorso tale termine, deve essere richiesta una nuova certificazione di idoneità. 5. Le camere di commercio competenti per territorio rilasciano ai detentori delle partite di olio che hanno superato l'esame organolettico e quello chimico-fisico apposita certificazione di idoneità per l'utilizzo della D.O.C. in conformità al modello D allegato al presente regolamento. Tale certificazione deve essere acclusa al registro di carico e scarico. 6. L'esito negativo dell'analisi chimico-fisica comporta che la partita sia dichiarata non idonea. 7. La comunicazione all'interessato, nei casi di giudizio di non idoneità, è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento dalla camera di commercio entro dieci giorni dall'emanazione del giudizio, e deve contenere le relative motivazioni tecniche e precisare il termine entro il quale può essere proposto ricorso in appello. 8. Le comunicazioni relative ai giudizi di non idoneità devono essere altresì inviate per conoscenza, negli stessi termini di cui al comma 7, al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, ed all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. 9. Qualora il campione venga giudicato non idoneo, l'interessato può presentare ricorso alla commissione di appello di cui al successivo articolo entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Le spese per gli esami di appello sono a carico del richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esame chimico-fisico (Art. 27 Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attivita' delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.) — Testo vigente | Portale Normativo