Capo IV
Art. 20
20 / 34Esame chimico-fisico
In vigore dal 20 gen 1994
1. L'esame chimico-fisico è effettuato presso laboratori autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con proprio decreto.
2. Sono ammessi all'esame chimico-fisico soltanto i campioni che siano risultati idonei all'esame organolettico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-20