Capo IV

Art. 32

Organizzazione delle commissioni di appello

In vigore dal 20 gen 1994
1. Il disbrigo degli affari di natura tecnico-amministrativa inerenti al funzionamento delle commissioni di appello è affidato all'ufficio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli. 2. In particolare, l'ufficio di segreteria di cui al comma 1 provvede: a) a prendere in carico, con trascrizione in apposito registro, separatamente per le commissioni di appello dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, i ricorsi e i relativi campioni, previo controllo della loro integrità, ed a curarne il buono stato di conservazione fino alla effettuazione degli esami organolettici; b) a comunicare ai presidenti ed ai segretari delle commissioni di appello interessate, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi e dei campioni, l'avvenuta presa in carico degli stessi; c) ad assicurare la disponibilità e la funzionalità della sala di degustazione e delle attrezzature occorrenti per la degustazione; d) ad assicurare gli adempimenti tecnici necessari per la effettuazione degli esami organolettici, con particolare riguardo alla necessità di rendere anonimi i campioni ed alla presentazione del prodotto nelle condizioni ottimali; e) a prendere in carico, con trascrizione in apposito registro, una copia dei verbali delle riunioni delle commissioni di appello redatti a cura dei segretari delle commissioni stesse e sottoscritti dagli stessi e dai rispettivi presidenti. 3. Il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, può incaricare le commissioni di appello di esaminare a sondaggio, oltre ai campioni giudicati "non idonei", i campioni giudicati "idonei" in primo grado relativi a partite di olio giacenti presso il detentore ovvero già immesse in commercio, allo scopo di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni di primo grado sul territorio nazionale. 4. Il Ministero per il corrdinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, qualora lo ritenga opportuno, può altresì affidare alle commissioni di appello ogni altro incarico in materia di esame sensoriale.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-32

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