Capo IV

Art. 34

Misure atte ad assicurare la rispondenza fra la certificazione di idoneità e le partite

In vigore dal 20 gen 1994
Misure atte ad assicurare la rispondenza fra la certificazione di idoneità e le partite 1. Al fine di assicurare la rispondenza fra i certificati di idoneità alla D.O.C. e le relative partite di olio, nonché l'espletamento dei controlli prescritti, i detentori delle medesime partite devono: a) conservare agli atti documentali i certificati di idoneità; b) annotare nei registri di carico e scarico e nei registri di confezionamento, il riferimento al certificato di idoneità per ogni partita o frazione di essa oggetto di commercializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 novembre 1993 Il Ministro: DIANA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembe 1993 Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 263
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-34

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Misure atte ad assicurare la rispondenza fra la certificazione di idoneità e le partite (Art. 34 Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attivita' delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.) — Testo vigente | Portale Normativo