Capo IV
Art. 34
Misure atte ad assicurare la rispondenza fra la certificazione di idoneità e le partite
In vigore dal 20 gen 1994
Misure atte ad assicurare la rispondenza
fra la certificazione di idoneità e le partite
1. Al fine di assicurare la rispondenza fra i certificati di idoneità alla D.O.C. e le relative partite di olio, nonché l'espletamento dei controlli prescritti, i detentori delle medesime partite devono:
a) conservare agli atti documentali i certificati di idoneità;
b) annotare nei registri di carico e scarico e nei registri di confezionamento, il riferimento al certificato di idoneità per ogni partita o frazione di essa oggetto di commercializzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 novembre 1993
Il Ministro: DIANA Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembe 1993
Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 263
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-34