Capo IV

Art. 31

Compiti e funzionamento delle commissioni di appello

In vigore dal 20 gen 1994
1. Le commissioni di appello giudicano con la presenza del Presidente e di almeno sette componenti. 2. Per ogni campione degustato il presidente ed i membri componenti delle commissioni di appello redigono una scheda individuale di valutazione su modello conforme all'allegato di cui al comma 4 dell'. 3. L'esito negativo dell'esame organolettico comporta la dichiarazione di non idoneità della partita di olio esaminata e la conseguente comunicazione della dichiarazione stessa alla commissione di degustazione che ha trasmesso il ricorso, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi ed al soggetto interessato.
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urn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-31

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Compiti e funzionamento delle commissioni di appello (Art. 31 Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attivita' delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.) — Testo vigente | Portale Normativo