Capo IV
Art. 31
Compiti e funzionamento delle commissioni di appello
In vigore dal 20 gen 1994
1. Le commissioni di appello giudicano con la presenza del Presidente e di almeno sette componenti.
2. Per ogni campione degustato il presidente ed i membri componenti delle commissioni di appello redigono una scheda individuale di valutazione su modello conforme all'allegato di cui al comma 4 dell'.
3. L'esito negativo dell'esame organolettico comporta la dichiarazione di non idoneità della partita di olio esaminata e la conseguente comunicazione della dichiarazione stessa alla commissione di degustazione che ha trasmesso il ricorso, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi ed al soggetto interessato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.coordinamento.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto.ministeriale:1993-11-04;573#art-31