Art. 18
Principali procedure pratiche
In vigore dal 19 feb 2019
Principali procedure pratiche
Il coordinamento, ad opera della Commissione, della gestione di un incidente da parte dei servizi pertinenti consiste, a seconda dei casi:
a)
nell'analizzare i dati trasmessi mediante il sistema di allarme rapido appropriato (RASFF e/o SARR) per individuare le situazioni di cui all' o all';
b)
in caso di situazioni di cui all' o all', nel determinare le lacune a livello di dati e nel richiedere agli Stati membri o ai portatori di interessi di trasmettere informazioni supplementari mediante il sistema di allarme rapido appropriato nonché nel rintracciare, a monte e a valle, il percorso degli alimenti e dei mangimi interessati;
c)
nell'organizzare videoconferenze o audioconferenze con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione (EFSA e, se del caso, ECDC e altri organismi di valutazione), i pertinenti laboratori di riferimento europei ed esperti, compresa la rete di coordinatori di crisi di cui all', con la partecipazione aggiuntiva, se necessario, di rappresentanti in materia di sicurezza alimentare e salute pubblica;
d)
nel coordinare con gli Stati membri e le agenzie dell'Unione una valutazione iniziale degli effetti sulla salute pubblica;
e)
nel coordinare le linee di comunicazione e gli interventi tra la Commissione, gli Stati membri e l'EFSA e, se pertinente, con altre agenzie dell'Unione, i partner commerciali e altri portatori di interessi;
f)
nell'inviare, se necessario, missioni di esperti in loco a sostegno delle indagini;
g)
nell'avvalersi, in funzione della situazione, di una parte o della totalità della rete di coordinatori di crisi per raccogliere e diffondere informazioni e coordinare le azioni pertinenti menzionate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:300:oj#art-18