Art. 18 · Principali procedure pratiche

Art. 18

Principali procedure pratiche

In vigore dal 19 feb 2019
Principali procedure pratiche Il coordinamento, ad opera della Commissione, della gestione di un incidente da parte dei servizi pertinenti consiste, a seconda dei casi: a) nell'analizzare i dati trasmessi mediante il sistema di allarme rapido appropriato (RASFF e/o SARR) per individuare le situazioni di cui all' o all'; b) in caso di situazioni di cui all' o all', nel determinare le lacune a livello di dati e nel richiedere agli Stati membri o ai portatori di interessi di trasmettere informazioni supplementari mediante il sistema di allarme rapido appropriato nonché nel rintracciare, a monte e a valle, il percorso degli alimenti e dei mangimi interessati; c) nell'organizzare videoconferenze o audioconferenze con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione (EFSA e, se del caso, ECDC e altri organismi di valutazione), i pertinenti laboratori di riferimento europei ed esperti, compresa la rete di coordinatori di crisi di cui all', con la partecipazione aggiuntiva, se necessario, di rappresentanti in materia di sicurezza alimentare e salute pubblica; d) nel coordinare con gli Stati membri e le agenzie dell'Unione una valutazione iniziale degli effetti sulla salute pubblica; e) nel coordinare le linee di comunicazione e gli interventi tra la Commissione, gli Stati membri e l'EFSA e, se pertinente, con altre agenzie dell'Unione, i partner commerciali e altri portatori di interessi; f) nell'inviare, se necessario, missioni di esperti in loco a sostegno delle indagini; g) nell'avvalersi, in funzione della situazione, di una parte o della totalità della rete di coordinatori di crisi per raccogliere e diffondere informazioni e coordinare le azioni pertinenti menzionate.
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