Art. 20
Trasparenza e comunicazione
In vigore dal 19 feb 2019
Trasparenza e comunicazione
Agli scambi di informazioni nel quadro del sistema RASFF si applicano le regole di riservatezza specifiche di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002. Ove sia individuato un rischio, la comunicazione è destinata principalmente a rispondere, in modo sia proattivo che reattivo, alle domande della stampa, del pubblico o dei partner commerciali in merito ai pericoli rilevati, al rischio presentato e alle misure adottate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:300:oj#art-20