Art. 19
Procedure pratiche supplementari
In vigore dal 19 feb 2019
Procedure pratiche supplementari
La Commissione, in collaborazione con l'EFSA e se del caso con l'ECDC, predispone inoltre una serie di procedure e strumenti supplementari per favorire una risoluzione dell'incidente il più rapida possibile e limitare i suoi effetti sulla salute pubblica. Tali procedure possono in particolare comprendere:
a)
una rapida caratterizzazione e individuazione delle fonti dei focolai tramite il mantenimento e l'uso di una banca dati sulla tipizzazione molecolare degli agenti patogeni riscontrati nell'uomo, negli animali, negli alimenti e nei mangimi;
b)
in caso di rischio biologico, valutazioni rapide dei focolai realizzate congiuntamente dall'EFSA e dall'ECDC secondo una procedura operativa standard concordata;
c)
un quadro per una rapida valutazione del rischio chimico da parte dell'EFSA;
d)
procedure per monitorare gli effetti degli interventi attuati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:300:oj#art-19