Art. 19

Procedure pratiche supplementari

In vigore dal 19 feb 2019
Procedure pratiche supplementari La Commissione, in collaborazione con l'EFSA e se del caso con l'ECDC, predispone inoltre una serie di procedure e strumenti supplementari per favorire una risoluzione dell'incidente il più rapida possibile e limitare i suoi effetti sulla salute pubblica. Tali procedure possono in particolare comprendere: a) una rapida caratterizzazione e individuazione delle fonti dei focolai tramite il mantenimento e l'uso di una banca dati sulla tipizzazione molecolare degli agenti patogeni riscontrati nell'uomo, negli animali, negli alimenti e nei mangimi; b) in caso di rischio biologico, valutazioni rapide dei focolai realizzate congiuntamente dall'EFSA e dall'ECDC secondo una procedura operativa standard concordata; c) un quadro per una rapida valutazione del rischio chimico da parte dell'EFSA; d) procedure per monitorare gli effetti degli interventi attuati.
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