Art. 21
Strategia di comunicazione durante tutti gli incidenti
In vigore dal 19 feb 2019
Strategia di comunicazione durante tutti gli incidenti
1. Nel corso di un incidente la Commissione coordina, nel quadro della risposta, la comunicazione al pubblico di informazioni chiare, mirate ed efficaci relative alla valutazione e alla gestione del rischio, comprese le situazioni di incertezza. Le informazioni destinate al pubblico sono tempestive, fondate, attendibili e coerenti tra l'Unione e gli Stati membri. La Commissione, l'EFSA, l'ECDC e gli Stati membri coordinano la loro comunicazione in modo trasparente per evitare di trasmettere messaggi contrastanti e informazioni contraddittorie.
2. Nel quadro del coordinamento la Commissione, l'EFSA, l'ECDC - nei casi che rientrano nelle sue competenze specifiche - e gli Stati membri si informano reciprocamente in anticipo in merito agli annunci previsti di loro pertinenza e relativi al focolaio (ad esempio per audioconferenza). Gli Stati membri informano inoltre gli operatori del settore alimentare interessati non appena siano state raccolte prove attendibili sulla possibile fonte di un focolaio.
3. Gli Stati membri sono informati tramite i rispettivi coordinatori di crisi affinché sia garantita la coerenza della comunicazione del rischio. La Commissione mantiene informati il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e il comitato per la sicurezza sanitaria in merito alla gestione della crisi e alla sua strategia di comunicazione.
4. È fatto ricorso alla rete internazionale delle autorità preposte alla sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN) quando il pericolo rilevato si ripercuote sugli scambi commerciali da o verso i paesi terzi, fatta salva la necessità di ulteriori scambi bilaterali di informazioni con i partner commerciali e con le autorità competenti dei paesi terzi.
5. La Commissione e gli Stati membri forniscono informazioni supplementari alle pertinenti organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), a seconda dei casi.
6. I compiti dettagliati relativi alla comunicazione di crisi nel quadro della rete di coordinatori di crisi sono definiti nell'allegato I.
Storico versioni
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