Art. 5
Coordinatori di crisi
In vigore dal 19 feb 2019
Coordinatori di crisi
Ciascuno Stato membro, l'EFSA e la Commissione designano un coordinatore di crisi ed il suo supplente per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato I. La Commissione mantiene aggiornati i nomi e i dati di contatto dei «coordinatori di crisi» designati e dei relativi supplenti. I coordinatori di crisi tengono riunioni regolari, organizzate dalla Commissione almeno una volta all'anno, allo scopo di presentare iniziative a livello dell'Unione, condividere i piani nazionali di emergenza nonché assicurare il follow-up e valutare la gestione delle crisi recenti conformemente all'.
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