Art. 4

Definizioni

In vigore dal 19 feb 2019
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1.   «incidente»: l'individuazione di un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo che potrebbe comportare, o indicare, un possibile rischio per la salute pubblica in caso di esposizione allo stesso pericolo di più di una persona, o una situazione in cui il numero di casi nell'uomo o di rilevamenti di un pericolo sia superiore al numero prevedibile e in cui l'origine dei casi abbia una correlazione, o una correlazione probabile, con gli stessi alimenti o mangimi; 2.   «focolaio di tossinfezione alimentare»: un focolaio quale definito all', punto 2), lettera d), della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8); 3.   «coordinatore di crisi»: una persona e il suo supplente, presso le istanze europee e le autorità competenti degli Stati membri, che agisce come punto di contatto unico per assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del piano generale nonché l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati, nell'ambito di competenza della propria organizzazione.
Storico versioni

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